Formazione generale lavoratore (4 ore)
COS’È?
L’art. 37 comma 1 lettera a) del d.lgs 81/08 prevede che il datore di lavoro debba assicurare a ciascun lavoratore una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza che affronti in particolare i seguenti argomenti:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
e che la durata di tale modulo generale non debba essere inferiore alle 4 ore (come specificato dall’Accordo Stato-Regioni del 21 Dicembre 2011).
QUANDO DEVO SVOLGERE IL CORSO?
Il corso di formazione generale è obbligatorio per il lavoratore e deve essere svolto al momento:
- della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
- del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
A QUALI LAVORATORI E A QUALI SETTORI E’ RIVOLTO IL CORSO?
A tutti i lavoratori di qualsiasi macrocategoria di rischio e corrispondenza ATECO 2002-2007
Formazione specifica dei lavoratori
COS’È?
L’art. 37 del D. Lgs. 81/08 sancisce l’obbligo in capo al il Datore di lavoro di provvedere alla formazione dei lavoratori, secondo i contenuti e la durata previsti dall’accordo tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori firmato in sede di Conferenza Stato Regioni in data 21 Dicembre 2011, ed in relazione al settore di rischio dell’azienda, come specificato nell’Allegato II dello stesso Accordo Stato-Regioni.
QUANDO DEVO SVOLGERE IL CORSO?
Come per il corso di formazione generale, il corso di formazione specifica è obbligatorio per il lavoratore e deve essere svolto al momento:
- a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
- b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
A QUALI LAVORATORI E A QUALI SETTORI E’ RIVOLTO IL CORSO?
Il corso di formazione specifica dei lavoratori è rivolto ai lavoratori delle aziende del settore a rischio basso, medio e alto afferenti a qualsiasi macrocategoria di rischio e corrispondenza ATECO 2002-2007. Come previsto dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, gli argomenti trattati durante il percorso di formazione specifica sulla sicurezza avranno come oggetto i “rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristiche del settore o comparto di appartenenza dell’azienda”. Tale formazione dovrà essere soggetta a ripetizioni periodiche nel caso di “evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”.
Ricordiamo che, ai sensi del punto 10 dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/11, per i lavoratori neoassunti il datore di lavoro deve provvedere alla formazione sulla sicurezza contestualmente all’assunzione ed in ogni caso deve essere completato entro 60 giorni dall’assunzione.
QUANTO DURA IL CORSO?
Il corso di formazione specifica dei lavoratori ha una durata minima calibrata in base alla classificazione di rischio e corrispondenza ATECO 2002-2007 ed in particolare:
- 4 ore per i settori della classe di rischio basso;
- 8 ore per i settori della classe di rischio medio *;
- 12 ore per i settori della classe di rischio alto *.
*La formazione partecipata, per lavoratori con categoria di rischio Ateco medio ed alto, prevede che il Datore di Lavoro in possesso dei requisiti per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione (RSPP Datore di Lavoro), ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 81/08, provveda alla formazione riguardo i rischi specifici presenti in azienda.
Corso di aggiornamento lavoratore
L’accordo tra Stato e Regioni del 21.12.2011 disciplina ai sensi dell’art 37 comma 2 del D.Lvo 81/08, la durata, i contenuti minimi e le modalità di formazione e di aggiornamento, ogni cinque anni, dei lavoratori.
Il contenuto dei corsi di aggiornamento dovrà riguardare argomenti diversi rispetto a quelli del corso base quali:
- approfondimenti giuridico – normativi;
- aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori;
- aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda;
- fonti di rischio e relative misure di prevenzione.
Questo corso di aggiornamento contiene due argomenti di approfondimento individuati dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni nella seduta del 21.12.2011.
Il primo riguarda l’organizzazione e la gestione della sicurezza in azienda;
il secondo riguarda gli approfondimenti giuridico-normativi in materia di Sorveglianza Sanitaria.
A completamento del corso di aggiornamento è opportuno seguire un corso relativo ai rischi specifici presenti nel luogo di lavoro.