La formazione partecipata per l’Addetto Antincendio è strutturata in modo da fornire al datore di lavoro e al lavoratore il materiale didattico necessario alla formazione dell’Addetto Antincendio in aziende classificate a livello di rischio basso, ai sensi del D.Lgs n.81/2008.L’art. 18, comma 1, lettera b) e l’art. 43, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n.81/2008 impongono al Datore di Lavoro di designare “preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza.

La formazione partecipata prevede che il Datore di Lavoro completi la formazione del lavoratore mediante prove pratiche.

Il datore di lavoro, in qualità di RSPP, firma l’attestato di avvenuta formazione assicurando, come prescritto dalla normativa, che il lavoratore abbia acquisito capacità di intervento pratico sufficiente ed adeguato in materia di antincendio così come previsto dall’art. 46 del D.Lgs. 81/2008 seguendo quanto indicato nel D.M. del 10 marzo 1998 art. 7 allegato IX punto 9.5 e dall’All V Accordo Stato – Regioni del 7 Luglio 2016.

 

INFORMAZIONI UTILI

La Classificazione dei luoghi di lavoro per il rischio incendio

ATTIVITÀ A RISCHIO INCENDIO ELEVATO

La classificazione di tali luoghi avviene secondo i criteri di cui all’allegato I al D.M. 10/03/1998. A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta un elenco di attività da considerare ad elevato rischio di incendio:

  • industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del DPR n. 175/1988, e successive modifiche ed integrazioni;
  • fabbriche e depositi di esplosivi;
  • centrali termoelettriche;
  • impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
  • impianti e laboratori nucleari;
  • depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 mq;
  • attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 mq ;
  • scali aeroportuali, infrastrutture ferroviarie e metropolitane;
  • alberghi con oltre 200 posti letto;
  • ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani;
  • scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti;
  • uffici con oltre 1000 dipendenti;
  • cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e ripara ione di
  • gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m;
  • cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.

ATTIVITÀ A RISCHIO INCENDIO MEDIO

A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in tale categoria di attività:

  • i luoghi di lavoro compresi nell’allegato al D.M. 16 febbraio 1982 e nelle tabelle A e B annesse al D.P.R. n. 689 del 1959, con esclusione delle attività considerate a rischio elevato;
  • i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto.

ATTIVITÀ A RISCHIO INCENDIO BASSO

Rientrano in tale categoria di attività quelle non classificabili a medio ed elevato rischio e dove, in generale, sono presenti sostanze scarsamente infiammabili, dove le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.

 

Aggiornamento Antincendio

L’art. 37 comma 9 del D.Lgs. 81/08 afferma che “i lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico”.

La formazione partecipata prevede che il Datore di Lavoro completi la formazione del lavoratore mediante prove pratiche. 

Il nostro percorso formativo fornisce supporto come: programma, materiale didattico, sistema di valutazione e attestato.

Gli aggiornamenti andrebbero ripartiti nel modo seguente:

  • Aggiornamento Addetti Antincendio in attività a rischio di incendio BASSO: 2 ore;
  • Aggiornamento Addetti Antincendio in attività a rischio di incendio MEDIO: 5 ore;
  • Aggiornamento Addetti Antincendio in attività a rischio di incendio ALTO: 8 ore.

La periodicità di tali aggiornamenti deve avvenire con cadenza triennale.

Il corso rispetta il monte ore minimo di applicazione previsto dalla legge.

I contenuti minimi dei corsi di formazione per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze in caso di incendio, sono correlati alla tipologia delle attività ed al livello di rischio di incendio delle stesse, nonché agli specifici compiti affidati ai lavoratori.

ARGOMENTI AFFRONTATI DURANTE IL CORSO:

  • Conoscenze generali sulla combustione e sulla tipologia di incendio che si possono verificare nei luoghi di lavoro specifici
  • Gestione delle emergenze nei casi di incendio
  • Misure di prevenzione degli incendi
  • Comunicazione nei casi di emergenza
  • Procedure per l’evacuazione dei luoghi di lavoro
  • Esempi di intervento pratico.
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